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Normativa sugli incendi boschivi
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Il quadro giuridico sugli incendi boschivi
Legislazione europea
Il quadro giuridico sugli incendi boschivi
L'approccio classico agli incendi boschivi coinvolge l'analisi di tre fasi del rischio:
fase di Conoscenza e Prevenzione, fase di Pericolo e Crisi, fase di post Crisi. Per tutte
queste diverse fasi esiste una legislazione differente negli Stati mediterranei. L'analisi
del cambiamento d'uso del suolo delle aree percorse da incendio è importante sia per la fase
di prevenzione sia per quella di post crisi. Per ridurre il numero di incendi dolosi
(con l'intento di cambiare la destinazione d'uso del suolo in agricolo o edificabile),
è stata introdotta in diversi Stati una legge che proibisce qualsiasi cambiamento d'uso
del suolo di un'area percorsa da incendio per i successivi 10-30 anni. Così è in Italia,
Portogallo, Grecia e in alcune regioni della Francia e della Spagna.
Tuttavia gli strumenti per monitorare i cambiamenti e quindi per incoraggiare l'applicazione
di questa legge sono spesso non disponibili.
Il servizio BALU offre alle Amministrazioni incaricate di monitorare i cambiamenti d'uso
del suolo un perfetto strumento di controllo. Inoltre, il servizio BALU è utile per redigere
report con indicatori sugli incendi boschivi a livello europeo, per quelle Amministrazioni
che devono riferire sugli incendi boschivi e sui cambiamenti d'uso del suolo all'Agenzia
Europea per L'Ambiente.
Legislazione europea
A livello europeo la protezione delle foreste dagli incendi è stata considerata dal
regolamneto (CE) No 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 corretto dal regolamneto (CE)
No 1485/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. Lo scopo del quadro
giuridico europeo è quello di ridurre sia il numero di incendi boschivi sia l'estensione delle
superfici bruciate in particolare modo nella regione sud della Comunità (1) combattendo le cause
degli incendi, (2) introducendo misure di prevenzione dagli incendi e di monitoraggio delle foreste.
Tutto il territorio della Comunità è classificato secondo il grado di rischio di incendio
boschivo. In particolare, tre livelli di rischio sono stati definiti:
- Aree ad alto rischio, dove il rischio permanente o ciclico di incendi boschivi
presenta una seria minaccia al bilancio ecologico e alla sicurezza delle persone e
delle cose o contribuisce ad accelerare il processo di desertificazione delle aree rurali;
- Aree a medio rischio, dove il rischio di incendi boschivi non è permanente o ciclico
ma presenta comunque una minaccia significante agli ecosistemi forestali;
- Aree a basso rischio: tutte le altre aree della Comunità.
Inoltre, per ottenere il finanziamento comunitario, gli Stati membri possono presentare
rendiconti che analizzano le cause degli incendi e le procedure di controllo e prevenzione
che prevedono nei loro programmi di protezione. Ogni Stato membro deve indicare i dipartimenti
e le agenzie autorizzate ad effettuare le misure approntate in maniera conforme alle prescrizioni.
Queste ultime sono inoltre responsabili dell'accertamento della corretta natura delle operazioni
finanziate dalla Comunità. Per aderire ai suddetti obiettivi standard, gli Stati membri devono
raccogliere almeno un set consistente di dati, paragonabile al livello comunitario ed accessibile
a specifici intervalli regolari, chiamati "il nucleo minimo di informazioni sugli incendi boschivi".
Il servizio BALU può supportare quelle Amministrazioni che sono responsabili di riferire a
livello europeo sul processo di analisi delle cause degli incendi boschivi attraverso il controllo
dei cambiamenti d'uso del suolo nel tempo.
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